Serie A, alla Roma solo 7mila euro di multa per il razzismo dell’Olimpico

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti assunti dalla classe arbitrale nel corso del weekend della 23ª giornata di campionato.

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Qui di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo della Lega Serie A, per quanto riguarda le società multate dopo la 23ª giornata:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e tre bottigliette semipiene sul terreno di giuoco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SERIE A, ROMA GRAZIATA

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE  per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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