Giudice Sportivo, solo ammende per Napoli e Milan!

LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

SERIE A TIM
Gare del 27-28-29-30 ottobre 2023 – Decima giornata andata.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara e non solo:

SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata, i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Roma, Sassuolo e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere come petardi fumogeni e bengala:

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b)e d)CGS,

delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere, infine, al 31° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando con i fumogeni un’interruzione della gara da parte dell’Arbitro per più di un minuto; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica, nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE perchè i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERNARDO DE SOUZA Natan (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

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