Napoli grida “NO AL RAZZISMO”

Ore 12:11, allo stadio Maradona, nel pre-partita di Napoli-Atalanta lo speaker Daniele Decibel Bellini parla di RAZZISMO e lo fa con un messaggio da brividi con Marco D’Amore.

Parole che entrano dritte al cuore: “Queste sono parole che arrivano da lontano e recitano così. Troppe cose hanno visto i nostri occhi, troppe cose hanno udito le nostre orecchie, troppe labbra hanno taciuto, ma non è più questo il tempo dell’indifferenza, della non curanza.

Napoli, fai sentire la tua voce senza timore, senza vergogna, senza paura, diciamo tutti uniti ed insieme No al Razzismo. Tutti insieme No al razzismo, no al razzismo no al Razzismo!!”.

Tutto il Maradona all’unisono ha gridato “NO AL RAZZISMO” dopo la vergognosa vicenda del difensore dell’Inter Francesco Acerbi nei confronti del difensore del Napoli, Juan Jesus e dopo la deludente e vomitevole decisione del Giudice Sportivo che ha assolto il difensore dell’Inter per assenza di prove.

Di seguito vi riproponiamo il verdetto del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 26 marzo 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Il Giudice Sportivo,
Vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 192 del 19 marzo 2024, con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale. Sentiti anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;

Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus.

Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo. Ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli art. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13° del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall’Arbitro medesimo, che riferiva in particolare.

Quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del calciatore Francesco Acerbi. La piena disponibilità manifestata dall’Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione. L’interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori. La ripresa del gioco infine in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo.

Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte. Peraltro non platealmente, dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;

Rilevato che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);

Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale.

Ritenuto che non si raggiunge il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale).

Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea

Le foto presenti su "esserepartenopei.it" sono state in parte prese da internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione, indirizzo email redazione@esserepartenopei.it che provvederà prontamente alla rimozione.

Condividi questo post:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto